Autocertificazioni - Dichiarazioni sostitutive
La semplificazione amministrativa - DPR 445/2000 - Testo Unico "Bassanini"
Cosa è cambiato col T.U. Bassanini del 2000
Dal 7 Marzo 2001 è in vigore il Testo Unico (di seguito T.U.) delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini:
- I certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione (art. 43 e art. 46);
- I documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che sono in loro possesso.
Le Amministrazioni e i gestori di servizio pubblico devono accettare l'autocertificazione o acquisire d'ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità, il cittadino deve indicare la scuola e l'anno in cui lo ha conseguito).
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi agli stati citati all'art. 46 (ad esempio: l'iscrizione ad albi o registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni, come l'iscrizione alla Camera di Commercio oppure la maternità, paternità, separazione o comunione dei beni).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate ai privati che vi consentono (vedi anche soggetti interessati).
Il T.U. arricchisce l'elenco degli stati, dei fatti e delle qualità personali attestabili con l'autocertificazione, aggiungendo:
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Attenzione
I certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti con autocertificazioni.
Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiederle al cittadino
Le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive.
L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, che sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 45).
Come presentare l'autocertificazione
- va firmata dal cittadino interessato senza autentica anche quando è rivolta ai soggetti privati e non è dovuta l'imposta di bollo;
- può essere presentata anche da un'altra persona oppure inviata per fax (allegando fotocopia del documento di identità) o per via telematica, utilizzando una casella di posta elettronica certificata;
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.