Cosa è cambiato col T.U. Bassanini del 2000

Dal 7 Marzo 2001 è in vigore il Testo Unico (di seguito T.U.) delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini:

  • I certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione (art. 43 e art. 46);
  • I documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che sono in loro possesso.

Le Amministrazioni e i gestori di servizio pubblico devono accettare l'autocertificazione o acquisire d'ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità, il cittadino deve indicare la scuola e l'anno in cui lo ha conseguito).

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi agli stati citati all'art. 46 (ad esempio: l'iscrizione ad albi o registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni, come l'iscrizione alla Camera di Commercio oppure la maternità, paternità, separazione o comunione dei beni).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate ai privati che vi consentono (vedi anche soggetti interessati).

Il T.U. arricchisce l'elenco degli stati, dei fatti e delle qualità personali attestabili con l'autocertificazione, aggiungendo:

  • non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Attenzione
I certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti con autocertificazioni.
Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiederle al cittadino

Le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive.

L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, che sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 45).

Come presentare l'autocertificazione

  • va firmata dal cittadino interessato senza autentica anche quando è rivolta ai soggetti privati e non è dovuta l'imposta di bollo;
  • può essere presentata anche da un'altra persona oppure inviata per fax (allegando fotocopia del documento di identità) o per via telematica, utilizzando una casella di posta elettronica certificata;
  • è definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.

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