Soggetti interessati
Chi è interessato alle disposizioni del Testo unico (artt. 2 e 3) - impedimento e rappresentanza legale (artt. 4 e 5)
Per chi riceve le autodichiarazioni
Le disposizioni del T.U. sulla produzione di atti e documenti si applicano:
- a tutte le amministrazioni pubbliche;
- ai gestori di servizi pubblici che sono tenuti ad applicarle nei rapporti con l'utenza; nei rapporti con il personale e con le imprese che partecipano alle gare ecc. sono equiparati ai privati e quindi possono scegliere di farlo (vedi punto successivo);
- ai privati che lo consentono: per loro è facoltà, non obbligo.
Per chi fa le autodichiarazioni
Le disposizioni del T.U. sulla produzione di atti o documenti si applicano a:
- cittadini italiani e dell'Unione europea;
- persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.
Attenzione
- Alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato: ad esempio l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del servizio postale ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato a un privato.
- Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare l'autocertificazione quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.
- L'autorità giudiziaria (il tribunale) non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati richiedono l'autentica della firma (e quindi il bollo, salvo i casi esenti per legge).
Casi di impedimento
art. 4
Chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, può sostituire la dichiarazione con una dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (dalla parentela va distinta l'affinità, cioè il rapporto che lega una persona ai parenti del coniuge: esempio non è consentito il rilascio di dichiarazione per suoceri e/o cognati).
In tale dichiarazione è necessario indicare l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute e va resa davanti al pubblico ufficiale, che deve accertare l'identità del dichiarante (per conoscenza diretta o attraverso l'esibizione di un documento d'identità).
Per i casi di impedimento a firmare (e cioè analfabetismo o impedimento fisico), il T.U. elimina l'indicazione delle cause precise dell'impedimento mantenendo ferma l'identificazione della persona che rende la dichiarazione e l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la dichiarazione è stata a lui resa.
Queste disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. Le dichiarazioni/sottoscrizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 4 vanno rese davanti a pubblico ufficiale sia se utilizzate nei confronti della P.A. che di privati.
Rappresentanza legale
art. 5
Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a cura, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.