Atto di notorietà / dichiarazioni sostitutive
(artt. 21, 38, 47)
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 38 e art. 47)
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere accolte anche dai privati, ma la firma va autenticata, con conseguente pagamento dell'imposta di bollo.
Con la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà possono essere attestati:
- i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- la conformità all'originale della copia di un documento.
Inoltre ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è possibile, solo ed esclusivamente per i casi di smarrimento, attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all'autorità giudiziaria.
Attenzione
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
- rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate;
- rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
- hanno valore definitivo e la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono;
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà violano i doveri d'ufficio.
Sottoscrizione di istanze o di dichiarazioni sostitutive di atto notorio
(art. 21 e art.38)
Rimane in vigore l'autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario comunale, dipendente incaricato dal sindaco, cancelliere o dipendente addetto a ricevere la documentazione:
- Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;
- Per le domande (deleghe, …) relative alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di un’altra persona.
Attenzione
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà se:
- rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate. Rimane, dove prevista in precedenza, l'imposta di bollo sulle istanze;
- rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo.
- Le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere sempre inviate per fax con la fotocopia del documento d'identità della persona che le ha firmate.