Tutti i casi in cui nel T.U. viene richiesto un documento d'identità esso può essere sostituto da un documento di riconoscimento equipollente:

  • passaporto
  • patente di guida
  • patente nautica
  • libretto di pensione
  • patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • porto d’armi
  • tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente

Inoltre viene previsto che la carta d'identità elettronica possa essere utilizzata, oltre alla firma digitale, per inviare istanze e dichiarazioni per e-mail.

I dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essere attestati con l'esibizione degli stessi documenti. In tal caso la fotocopia del documento viene allegata al fascicolo.

L'art.45 prevede inoltre che, nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell'interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.

Attenzione
Le Pubbliche Amministrazioni hanno il divieto di chiedere certificati attestanti quanto contenuto nel documento; se ne chiede semplicemente l'esibizione.

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