Testo Unico in breve
Art. 72
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici (Consorzio AMI, Area Blu, ICA, Tesoreria comunale, ATC, ecc. ..) non possono più chiedere certificati ai cittadini ma devono accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 46
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione. L'ente pubblico richiedente dovrà attenersi alla dichiarazione del cittadino resa in carta semplice, senza autentica e senza allegare fotocopia del documento di identità.
Art. 47
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell'interessato, non necessita di autentica ma deve essere allegata firmata in presenza del dipendente addetto oppure presentate allegando fotocopia di un documento di identità di chi firma.
Art. 21
L'autentica di firma è prevista solo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati, o per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da un terzo incaricato direttamente da questi.
Art. 4
Le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni di un parente dello stesso.
Art. 19
E' possibile dichiarare autentica all'originale una fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farla autenticare.
Art. 21
E' possibile utilizzare l'autodichiarazione anche nei confronti dei soggetti privati che vi consentano.
Art. 45
L'esibizione di un documento di identità (carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ...) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Art. 38
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Artt. 71 e 72
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le Amministrazioni gli danno fiducia e la tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Artt. 77 e 78
Il T.U. ha abrogato per intero le seguenti norme di legge e regolamentari: la legge n. 15/68 norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, il D.P.R. 513/97 sui documenti informatici, il D.P.R. 403/98 regolamento di attuazione delle norme in materia di autocertificazione e il D.P.R. 428/98 regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle pubbliche amministrazioni. Sono inoltre parzialmente abrogate le leggi n. 537/93, 127/97, 191/98, 340/2000, 342/2000 ed il D.P.R. 223/89. Restano invece in vigore le norme sulla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, sull'imposta di bollo e sulla tutela della privacy.