Autentica di copie

(art. 18 e art. 19)

Il T.U. amplia i casi in cui è ammessa la sostituzione della copia autentica di un documento con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in particolare per i seguenti documenti:

  • La copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da un'amministrazione pubblica;
  • La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio;
  • La copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati.

L'utilizzo di questo strumento di semplificazione si aggiunge, senza prevederne però l'eliminazione, alle modalità più tradizionali di autentica delle copie:

  • da parte di pubblico ufficiale, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal sindaco;
  • da parte del responsabile del procedimento per il quale è richiesta la copia o dal dipendente addetto a ricevere la documentazione (in questo caso la copia ha validità solo per il procedimento in corso).

Attenzione

  • Imposta di bollo: non è dovuta se la copia è utilizzata nei confronti di pubbliche amministrazioni; è dovuta se utilizzata nei confronti di privati;
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia va sottoscritta davanti al dipendente addetto; se inviata a mezzo fax o tramite terzi, va allegata la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.

Legalizzazione di fotografie

(art. 34)

Il T.U. ha definitivamente chiarito che la legalizzazione delle fotografie è esente da bollo.
La legalizzazione della fotografia, presentata dal diretto interessato, deve essere effettuata dalle amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali o presso il Comune.
Occorre sempre esibire un documento di identità, quello del genitore in caso di minorenni.