Spazzamento e sgombero
strumenti disponibili e criteri adottati
Mezzi
La dotazione dei mezzi a disposizione in caso di allerta prevede 38 mezzi a lama frontale, ai quali sono assegnate delle aree specifiche, dei percorsi prioritari o delle piste ciclabili.
Priorità adottate
- Le strade di maggiore transito (asse attrezzato, circonvallazione, ecc.) e di accesso alla città sono liberate con maggiore frequenza;
- le strade di ordine minore vengono sgomberate ogni 4-5,5 ore circa;
- le strade chiuse, residenziali e di piccole dimensioni vengono sgomberate a fine servizio;
- I parcheggi pubblici in sede propria e quelli su strada ma occupati da auto vengono sgomberati dalla neve solo quando liberi da mezzi.
Scuole
In caso di nevicate notturne, per consentire il normale svolgimento delle attività scolastiche, saranno sommariamente puliti i parcheggi più prossimi agli edifici scolastici e liberati i percorsi pedonali per raggiungerlo.
Lo sgombero davanti alle scuole e fino all'ingresso è di competenza di Area Blu, l'interno del perimetro dell'area della scuola compete all'istituto scolastico.
Aree mercatali
Se non sospeso il servizio, le aree mercatali vengono liberate durante la notte precedente; è previsto il solo accumulo e non il trasporto della neve.
Competenze di altri soggetti
- I marciapiedi sono di competenza dei frontisti ( vedi Regolamento di Polizia urbana, art. 11 ) i quali devono sgombrare anche la neve accumulata ai lati delle strade dai mezzi spazzaneve.
- Le strade vicinali e quelle private sono escluse dallo sgombero;
- I cassonetti per la raccolta rifiuti, compresa l'eliminazione di accumuli di neve che ne impediscano l'utilizzo, sono di competenza di Hera Ambiente.
- Lo sgombero davanti alle scuole e fino all'ingresso è di competenza di Area Blu, l'interno del perimetro dell'area della scuola compete all'istituto scolastico.
Estratto da Regolamento di polizia locale
Articolo 11, sgombero della neve
- I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di stabili ed edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni eventualmente all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
- I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio.
- Per la sicurezza delle persone, i frontisti devono sgomberare dalla neve e dal ghiaccio tutti i marciapiedi ed ogni passaggio pedonale posto davanti all'ingresso di edifici e di negozi e provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo di scivolamento e cadute.
- La neve deve essere ammassata ai margini dei marcia piedi verso la recinzione, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
- La neve ammassata non deve essere in seguito sparsa su suolo pubblico e comunque lontana dai passaggi pedonali.
- E' vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
- I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ed impedire l’accesso con transenne o altre simili modalità.
- Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1e comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75 a € 500.
- Chiunque violi le disposizioni previste dagli altri commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 500.