La normativa, i controlli
La normativa, i controlli, la determinazione della tariffa
Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento CE
Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento CE in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi
I grossisti di mercato, gli imprenditori agricoli e i dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a 60.000 euro) che operano al mercato ortofrutticolo rientrano nelle categorie soggette a queste norme.
Secondo le disposizioni in oggetto queste figure devono risultare iscritte nella apposita banca dati nazionale, tenuta dall'autorità di coordinamento che, in applicazione al Regolamento n.1148/01 l'art.3 del DM 28 dicembre 2001si individua:
- nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Autorità di coordinamento;
- nelle Regioni , gli Organismi responsabili dei controlli.
Questi predispongono un apposito sistema informatizzato, messo a disposizione delle regioni che ne curano il relativo aggiornamento.
I controlli di conformità devono essere effettuati a campione e concentrarsi sugli operatori per i quali il rischio di accentramento di merci non conformi è più elevato.
Tenendo conto delle rispettive caratteristiche del mercato nazionale, ogni Stato membro ha adottato le norme intese ad orientare i controlli in via prioritaria verso determinate categorie di operatori. Ai fini della trasparenza delle modalità di controllo è opportuno che le regole adottate dagli stati membri siano comunicate alla Commissione europea. La conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è uno strumento indispensabile per orientare l'analisi degli Stati membri.
Gli ortofrutticoli soggetti a controllo devono essere sottoposti allo stesso tipo di controllo, indipendentemente alla fase di commercializzazione, a tal fine si applicano le modalità di controllo raccomandate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. E' tuttavia necessario prevedere modalità specifiche per i controlli nella fase della vendita al minuto.
Ogni stato membro creano una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite nel regolamento n°2200/96.
Se la banca dati è costituita di elementi distinti, l'autorità di coordinamento provvede a garantirne l'uniformità, anche in occasione degli aggiornamenti che vi vengono regolarmente apportati, in particolare dagli organismi di controllo, in base alle informazioni acquisite nel corso dei controlli compiuti in tutte le fasi della commercializzazione. La banca dati contiene, per ogni operatore, il numero di registrazione, il nome, l'indirizzo, le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una categoria predetta, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale, un'indicazione dell'importanza dell'operatore e informazioni relative alle risultanze dei controlli precedentemente compiuti presso l'operatore, nonché qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo
Gli Stati membri istituiscono un regime di controlli, a campione, della conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti detenuti dagli operatori, in tutte le fasi della commercializzazione.
Nellambito di tale regime vengono stabiliti, in base ad unanalisi del rischio che un operatore proponga prodotti non conformi alle norme di commercializzazione, la frequenza dei controlli che devono essere compiuti dagli organismi di controllo, la quale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria per ciascuna delle categorie di operatori definite. Lanalisi dei rischi suddetti si fonda sulle dimensioni delle imprese, sulla posizione che occupano nella catena commerciale, sulle risultanze di controlli precedenti e su eventuali altri parametri. Al riguardo, gli operatori che procedono al condizionamento e allimballaggio degli ortofrutticoli, in particolare nella regione di produzione, sono sottoposti a controlli più frequenti rispetto alle altre categorie di operatori. I controlli possono essere eseguiti anche nel corso del trasporto. Qualora dai controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la frequenza dei controlli eseguiti presso gli operatori interessati. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per lorganizzazione e lesecuzione dei controlli. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori della fase della spedizione che offrano sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli soggetti alle norme di commercializzazione. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni rinnovabile. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono inoltre:
- disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro,
- possedere attrezzature adeguate alla preparazione e al condizionamento dei prodotti,
- impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute.
Ove loperatore non offra più garanzie sufficienti di un tasso di conformità costante ed elevato o laddove non sia più rispettata una delle condizioni di cui sopra, lo Stato membro revoca alloperatore lautorizzazione di apporre letichetta su ogni collo spedito. Prima dellentrata in applicazione del regolamento, lautorità di coordinamento comunica alla Commissione le disposizioni del regime di controllo. In tale comunicazione sono precisate, in particolare, le categorie di operatori definite e la frequenza dei controlli stabilita per ciascuna categoria, nonché le percentuali minime di controlli stabilite per i diversi operatori interessati. Qualsiasi ulteriore modifica del regime di controllo è comunicata immediatamente alla Commissione.
Metodi di controllo
Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore. Qualora dal controllo emerga che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità. In caso di non conformità, lorganismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per loperatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate se non con lautorizzazione dellorganismo di controllo che ha emesso tale attestato e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso eventualmente fissate. Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che lorganismo di controllo competente si accerti con i mezzi ritenuti idonei della conformità della merce. Se del caso, tale organismo rilascia il certificato di conformità per la partita o la parte della partita resa conforme.
I metodi sotto riportati si basano sulle disposizioni contenute nella guida per lapplicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal Gruppo di lavoro per la normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per lEuropa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.
Il controllore designa i colli che intende esaminare, che gli devono quindi essere presentati dalla persona a tal fine incaricata o dal suo rappresentante. Loperazione consiste pertanto nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per lidentificazione della spedizione o delle partite.
Se sono necessari campioni ridotti, il controllore li preleva dal campione globale.
Identificazione delle partite e/o impressione globale sulla spedizione
Lidentificazione delle partite si basa sulla loro etichettatura e sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio.
Verifica della partita
- Valutazione del condizionamento e della presentazione in base a campioni elementari Occorre verificare la conformità e la pulizia del condizionamento e dei materiali utilizzati per limballaggio in funzione della loro conformità alle norme. Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, il controllore ne verifica limpiego. Se la norma applicabile ad una data quantità contiene prescrizioni relative alla presentazione, occorre verificare anche la conformità della presentazione.
- Verifica del rispetto delle indicazioni esterne, in base a campioni elementari Innanzi tutto occorre verificare se le indicazioni esterne dei prodotti siano conformi alle norme di commercializzazione. Nel corso dellispezione il controllore stabilisce se tali indicazioni sono corrette o se debbano essere modificate.
- Controllo della conformità dei prodotti Il controllore decide lentità del campione globale atta alla valutazione delle partite e sceglie a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari.
I colli danneggiati non potranno far parte del campione globale, ma saranno messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto.
Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, un nuovo campione globale dovrà interessare almeno le quantità seguenti:
Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi.
Il controllore che a seguito di una verifica, non sia in grado di adottare una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli. La conformità a certi criteri che implicano la presenza o lassenza di difetti interni può essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10% del volume del campione globale inizialmente costituito per lispezione.
Il prodotto da controllare è interamente ritirato dallimballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto. La verifica dellomogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale. Se il prodotto presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in base al numero o al peso.
In caso di constatazione di non conformità, i motivi della stessa devono essere comunicati alloperatore o al suo rappresentante. Loperatore o il suo rappresentante devono altresì essere informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne.
Se il prodotto presenta dei difetti, può essere precisata la percentuale del prodotto ritenuto non conforme, a meno che non sia possibile renderlo conforme modificandone le indicazioni esterne.
Riduzione del valore del prodotto in seguito al controllo di conformità
Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione della persona alluopo abilitata o del suo rappresentante.
Lorganismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.
Se il controllo di conformità si è limitato allo stretto indispensabile, al servizio competente non può essere chiesta alcuna compensazione per leventuale riduzione del valore commerciale del prodotto.
Orario del mercato ortofrutticolo
Il mercato ortofrutticolo dispone l'apertura dei cancelli tutto l'anno, tranne le domeniche e i festivi in calendario, alle 5:15, l'inizio delle contrattazioni avviene alle ore 6:00 e la fine delle contrattazioni è prevista per le 12:30.
Le contrattazioni per i consumatori avvengono il martedì, giovedì e sabato dalle ore 7,45 alle ore 9,15.
Bilancio gestionale del mercato ortofrutticolo
Per la voce "costi" si intende il valore delle risorse effettivamente consumate da un centro di responsabilità per lo svolgimento delle attività nel corso dell'esercizio.
Diversamente le "spese" sono lo stanziamento impegnato e gestito da un Servizio nel corso dell'esercizio.
Ai Servizi sono assegnati capitoli di entrata e di spesa, di cui hanno la responsabilità in termini di gestione e acquisizione dei fattori produttivi. Spesso però i servizi consumano risorse la cui acquisizione è in capo ad altri (es. il Patrimonio per le utenze Hera).
Il sistema di contabilità analitica si occupa di rilevare i costi sul centro di responsabilità che ha effettivamente consumato quel fattore produttivo dando una visione economica completa delle risorse assorbite.
Nel sistema di contabilità analitica del Comune di Imola le scritture economico- patrimoniali non derivano da automatismi impostati sulle scritture di finanziaria, ma nascono dai singoli documenti di costo o di ricavo (fatture o equivalenti). Per ogni documento vengono registrati la natura del costo o ricavo e la sua destinazione.
Il sistema recependo la data fattura e rilevando i consumi di magazzino effettivi, garantisce il rispetto del principio di competenza economica, che mira ad individuare le risorse che sono state consumate per gestire i servizi per un determinato periodo.
Costo del Personale
Tutti gli emolumenti lordi sono acquisiti in automatico dalla procedura di contabilità al momento del mandato di pagamento.
In questo modo vengono acquisite le seguenti voci stipendiali: Stipendi Lordi, Indennità di missione, assegni famigliari, straordinario, salario accessorio, produttività, cpdel, cpi, inadel.
Per le voci stipendiali di INPS, Irap, viene effettuata una rielaborazione contabile e il cdc viene attribuito in base alle retribuzioni del mese di riferimento. L'INAIL viene attribuita con due imputazioni, una di acconto e una di conguaglio.
Proventi
Sono indicati i ricavi di competenza di ciascun servizio, rilevati dalla contabilità economica analitica.
Il criterio di attribuzione e l'attinenza al centro di responsabilità rispetto ai servizi prestati o la responsabilità connessa a quella entrata. Ovviamente non tutti i servizi hanno entrate specifiche od obbiettivi di tasso di copertura dei costi come previsto per i Servizi a domanda individuale. Molti servizi di tipo istituzionale vedono il loro finanziamento non da entrate specifiche ma nell'ambito delle entrate complessive dell'Ente.
Si ritiene comunque che il confronto costi-ricavi possa fornire utili indicazioni sull' economicità, la redditività e la diversa tipologia di provenienza delle entrate.
Il canone di occupazione
Il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è la legge da osservare in materia di provvedimenti di concessione. Questo documento disciplina i principi e i criteri di determinazione ed applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le relative agevolazioni e le fattispecie esonerate dal pagamento;
le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o loccupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività.
Criteri per la determinazione della tariffa
La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonchè al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- tipologia particolare di occupazione, tale da giustificare una determinazione forfettaria del canone.
Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
Chi richiede l'occupazione deve fornire una precisa indicazione delle aree che verranno effettivamente occupate. In assenza di tali condizioni si avrà riguardo all'intera porzione di strada chiusa alla circolazione.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 90%.
Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione. In caso di occupazione abusiva il canone da riscuotere, è incrementato di un'indennità pari al 50% del canone stesso
Determinazione del canone
La somma a titolo di canone di occupazione è determinata sulla base della seguente formula:
C = mt. x T x Kcat. x t x Ka x Kt
dove:
- C è la somma da corrispondere, a titolo di canone
- mt. indica l'estensione in metri quadrati (ovvero in metri lineari) dell'area concessa per l'occupazione, tenuto conto degli eventuali abbattimenti previsti all'articolo 23 del presente regolamento
- T designa la tariffa vigente, nelle misure previste all'articolo 26
- Kcat. rappresenta il coefficiente moltiplicatore diversificato in ordine all'ubicazione dell'occupazione (1 per le occupazioni in 1a categoria; 0,85 per la 2a categoria; 0,60 per la terza categoria), in relazione a quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 22
- t definisce la durata dell'occupazione temporanea espressa in giorni e/o in ore (numero di giorni e/o di ore), in caso di occupazione temporanea, e si applica insieme alle misure di tariffa previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 26. In caso di occupazione permanente è pari ad1 e si applica unitamente alla misura di tariffa prevista al comma 1 dell'art. 26
- Ka esprime il coefficiente specifico di ogni singola categoria di occupazione, avuto riguardo alla tipologia della stessa e all'attività posta in essere con l'occupazione stessa
- Kt esprime il coefficiente di variabilità del costo unitario in relazione alla durata temporale delle occupazioni, da applicarsi unicamente in caso di occupazioni temporanee. In caso di occupazioni permanenti il coefficiente è uguale ad 1.
Determinazione dei coefficienti specifici e dei coefficienti temporali
La misura del coefficiente specifico per ogni singola categoria di occupazione (Ka) è determinato
come segue:
- tipologia di occupazione coefficiente specifico
- ambulanti 0,28
- vendita diretta di prodotti agricoli 0,5
- altri banchi di vendita, se non ambulanti 1
Dopo il 2005
Nel 2006 si insedia un gruppo di lavoro che ha l'obbiettivo di redarre un nuovo regolamento modulato sulla realtà e sulle dimensioni del Mercato cittadino composto dall' allora Direttore Arch Moreno Daini, dalla nuova responsabile del Servizio Interventi Economici, dal Responsabile dell' Ufficio Agricoltura Enzo Bartolini e da un nuovo addetto alla Direzione Mercato Davide Montanari. Il gruppo di lavoro presenta il una proposta di Regoamento che viene approvato con Delibera Consiliare n. 15 il 29.01.2007. Il Regolamento approvato trasforma il Mercato Ortofrutticolo in Mercato Agroalimentare all' Ingrosso alla Produzione permettendo pertanto la vendita dei prodotti di derivazione animale e dei trasformati sia di origine vegetale che animale:latte e latticini(formaggi freschi e stagionati, mozzarella , jogurt),salumi, vendita di carni fresche, pollame a busto,uova, miele,vini e derivati, conserve, marmellate, composte, ecc)
A partire dal 26 Maggio 2007 viene rimodulato l'orario di apertura al pubblico ampliando l'orario di apertura in particolare nella giornata del sabato. Al 31 Dicembre 2007 termina la propria attività l'ultimo “ pollaiolo” operatore commerciale di vendita ambulante di pollame vivo determinando la chiusura di fatto(per mancanza di operatori) del mercato del pollame. Tale attività di compravendita di animali vivi è sempre stata legata al mercato ortofrutticolo anche se esterna in quanto non annoverata nel regolamento del mercato.
La sede provvisoria (Area Osservanza) del Mercato ove erano presenti i due grossisti storici. Grementieri Aldo sas e Ortofrutta Imola & C, sas) chiude nel aprile 2009 senza che nessuno dei due grossisti manifesti interesse nel tornare nell'area mercatale di viale Rivalta in quanto gli spazi sono ritenuti troppo piccoli. Nel Febbraio 2010, a seguito dio un Bando Pubblico, si insedia una nuova attività commerciale di vendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso andando così a completare la gamma merceologica con tutti i prodotti e in tutte le stagioni.
Il regolamento viene ulteriormente modificato con deliberazione C.C. n. 86 del 30/04/2010 istituendo una sezione di vendita di animali vivi delle seguenti specie(avicoli, cunicoli, colombi, uccelli da canto e da voliera ) riservata unicamente agli allevatori professionali.
A partire dal primo novembre 2011 verranno differenziati gli orari di apertura del mercato con un orario invernale ed uno estivo.