Il Bollettino Arpae è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) e indica se sono attivate le misure emergenziali a partire dal giorno successivo (bollino rosso) .
Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo.

Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia.
Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione.
La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.

Limiti alla circolazione dei veicoli

1 ottobre 2024 - 31 MARZO 2025

DIVIETO di circolazione dinamica DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, dalle ore 08:30 alle ore 18:30

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1
  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5
  • ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1
  • veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio

misure emergenziali - altre limitazioni

  • vietato tenere il motore acceso durante la sosta dei veicoli
  • vietato l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva fino a “3 stelle” comprese
  • vietata la combustione all'aperto di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d´artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all´art. 182, c. 6-bis del D. Lgs. 152/2006
  • obbligo di abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati:
    - non deve superare i 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali
    - non deve superare i 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali
  • vietato lo spandimento dei liquami zootecnici (punto 1, lettera d), punto iv) DGR 1412/2017, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo)