abbruciamento di residui vegetali
limiti e divieti
Dall'1 ottobre al 30 aprile di ogni anno
E' vietato l'abbruciamento di residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.
È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.
Questi abbruciamenti vanno attuati e comunicati secondo le modalità definite dall'Allegato 2 della DGR 189/2021.
La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Regione Emilia-Romagna: comunicare l'abbruciamento controllato